Allegato “A” al Verbale
dell’Assemblea Straordinaria del 26 Agosto 2005
STATUTO
ASSOCIAZIONE DIABETICI VAL DI CHIANA SENESE – O.N.L.U.S.
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 – Costituzione - Denominazione – Durata
E’ costituita, ai sensi degli artt.36 e seguenti del Codice
civile, nonché dell’art. 10 del Decreto
Legislativo 460/1997 l’associazione denominata “Associazione
Diabetici della Val di
Chiana Senese - Organizzazione non Lucrativa di Utilità
Sociale”, in breve
denominata anche come “Associazione Diabetici della Val
di Chiana Senese - ONLUS”
L’associazione ha durata illimitata.
L’associazione in qualsiasi proprio segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico,
oltre alla propria denominazione sociale, è sempre
tenuta all’uso dell’acronimo ONLUS.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede sociale in Montepulciano (Siena)
– Frazione Gracciano –
Località Nottola, presso il monoblocco ospedaliero
della Val di Chiana Senese.
Art. 3 – Principi costitutivi e scopi
L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro
e s’ispira a principi di solidarietà
sociale, democrazia e volontariato.
L’Associazione persegue esclusivamente finalità e
solidarietà sociale nel campo
dell’assistenza sociale e socio - sanitaria a favore di
tutti coloro che vivono, direttamente
o indirettamente, le problematiche correlate al diabete.
La sua attività principalmente consiste nella realizzazione
di:
- un luogo di incontro, di aggregazione e di interscambio
di esperienze personali di
tutte le persone direttamente od indirettamente coinvolte
dalla malattia diabetica;
- un centro di educazione e formazione nella gestione della
malattia diabetica dove si
possono ricevere giuste informazioni in campo scientifico
e normativo.
Costituiscono pertanto gli scopi dell’Associazione lo svolgimento
dell’attività di:
_ divulgazione della conoscenza del Diabete in rapporto
alla malattia ed alla sua
prevenzione;
_ informazione dei diabetici sugli sviluppi della terapia
per ottenere indicazioni utili
nei differenti stadi della malattia stessa e particolarmente
nelle sue varie
complicanze;
_ contribuire all’educazione e promozione della coscienza
sociale della malattia
diabetica;
_ promozione di tutte le iniziative possibili volte a tutelare
il diritto alla salute ed ai
bisogni dei diabetici in campo professionale, amministrativo
e sociale;
_ instaurazione di un legame fra i diabetici per uno scambio
di esperienze ed un aiuto
reciproco sul come affrontare le implicazioni psico-fisiche
della malattia;
_ favorire l’interscambio di esperienze con altre associazioni
analoghe;
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_ raccolta e distribuzione di ogni tipo di materiale informativo
riguardante la realtà
diabete in campo legislativo, normativo e scientifico;
_ erogazione delle prestazioni al fine di contribuire alla
prevenzione ed alla rimozione
di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività.
Art. 4 – Modalità per il raggiungimento degli scopi
L’Associazione non può svolgere attività diverse
da quelle sopra indicate a eccezione di
quelle ad esse strettamente connesse in posizione di accessorietà
rispetto a quelle
statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Quindi entro tali limiti l’associazione si avvale di ogni
tipo di strumento utile al
raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della
collaborazione degli Enti
Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni
e tramite la partecipazione ed
altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi
o connessi ai propri interessi e
finalità.
L’Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività
culturale o ricreativa e compiere
qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare
o immobiliare, purché operi
esclusivamente per il miglior raggiungimento e subordinatamente
ai limiti dei propri fini
istituzionali.
Essa ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
L’Associazione, al fine del conseguimento degli scopi sociali,
si avvarrà in modo
determinante e prevalente dell’opera personale, volontaria
e gratuita dei propri aderenti.
L’Associazione potrà anche avvalersi delle prestazioni
di professionisti, dipendenti o
autonomi, necessarie per qualificare o specializzare le
attività svolte e nei limiti necessari
la loro regolare funzionamento.
Tutte le prestazioni fornite agli associati sono gratuite.
Le prestazioni erogate dall’Associazione, oltre che ai propri
soci, saranno messe a
disposizione della collettività.
Titolo II
Soci
Art. 5 – Requisiti dei soci
Possono aderire all’Associazione tutti i diabetici, i loro
familiari, personale medico e
sanitario in genere e chiunque interessato ai vari aspetti
del diabete che condivida gli
scopi enunciati nel Titolo I.
Art. 6 – Modalità di adesione
La domanda di ammissione dovrà contenere nome, cognome,
data e luogo di nascita,
residenza, cittadinanza, professione dell’aspirante socio
nonché la dichiarazione di essere
o non essere diabetico, nonché recante la dichiarazione
di condividere le finalità che
l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne
Statuto e Regolamenti
e l’impegno al pagamento della quota di ammissione e/o della
quota annuale associativa.
I diabetici sono ammessi di diritto su loro semplice richiesta
accompagnata da apposita
certificazione medica comprovante lo status.
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Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande
di ammissione dei non
diabetici entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per
il computo di detto periodo si
applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale
dei termini giudiziari); in assenza
di un provvedimento di accoglimento della domanda entro
il termine prescelto, si intende
che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso,
il Consiglio Direttivo non è tenuto a
esplicitare la motivazione di tale diniego.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato
e non può essere disposta per un
periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto
di recesso.
Art. 7 – Categorie di soci
I soci dell’Associazione si distinguono in:
_ Soci Fondatori: sono i promotori dell’Associazione intervenuti
alla costituzione.
_ Soci Ordinari: sono gli iscritti dopo la costituzione
dell’Associazione.
_ Soci Sostenitori: sono coloro che contribuiscono in modo
sostanzioso a
finanziarie le attività per il raggiungimento degli
scopi sociali.
La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non
implica alcuna differenza di
trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti
nei confronti dell’associazione.
Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare
effettivamente alla vita
dell’Associazione.
Art. 8 – Diritti del socio
Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza,
hanno diritto:
_ se maggiori di età al diritto di voto nell’assemblea
per l’approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina
degli organi direttivi
dell’associazione e ad essere eletti;
_ formulare proposte alla dirigenza nell’ambito dei programmi
dell’Associazione;
_ chiedere la convocazione straordinaria dell’Assemblea
Generale nei termini
previsti dallo Statuto;
_ partecipare a tutte le iniziative organizzative dell’Associazione.
Art. 9 – Doveri del socio
Tutti i soci sono tenuti a:
_ rispettare le norme statutarie e le deliberazioni adottate
dagli Organi Associativi;
_ pagare nei termini stabiliti la quota associativa;
_ essere disponibili, in base alle proprie capacità
e attitudini fisiche e professionali,
a svolgere compiti utili al raggiungimento degli obiettivi
programmati
dall’Associazione;
_ evitare azioni che possano danneggiare, anche indirettamente,
gli interessi e
l’immagine dell’Associazione;
_ evitare comportamenti che possano minare l’armonia dei
rapporti tra i soci.
Art. 10 – Recesso od esclusione del socio
Lo status di socio viene meno per decesso, dimissione volontaria
od esclusione.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi
momento notificare la sua volontà di
recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa;
tale recesso (salvo che si
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tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso
ha effetto immediato), ha efficacia
dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale
il Consiglio Direttivo riceve la
notifica della volontà di recedere.
A parte il caso di dimissione volontaria o di decesso, lo
status di socio viene a decadere
ogni qual volta si viene meno a quanto stabilito dall’art.
9 del presente statuto.
In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento
oppure di altri gravi motivi,
chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso
con deliberazione del Consiglio
Direttivo.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo
alla notifica del provvedimento
di esclusione a mezzo raccomandata postale, il quale deve
contenere le motivazioni per le
quali l’esclusione sia stata deliberata.
Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione,
egli può adire il Collegio
Arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l’efficacia
della deliberazione di esclusione
è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
Titolo III
Organi Sociali
Art. 11 – Organi dell’associazione
Sono Organi istituzionali dell’Associazione:
_ L’Assemblea dei soci
_ Il Consiglio Direttivo
_ Il Comitato Esecutivo
_ Il Presidente
_ Il Vice – Presidente
_ Il Segretario
_ Il Tesoriere
_ Il Collegio dei Revisori dei Conti
L’elezione degli organi dell’Associazione non può
essere in alcun modo vincolata o
limitata ed è informata a criteri di massima libertà
di partecipazione all’elettorato attivo e
passivo.
L’associazione può procedere alla nomina di un Comitato
Scientifico con funzione
meramente consultiva da non considerare tuttavia organo
sociale in ragione della sua
costituzione, composizione e partecipazione.
Tutte le cariche degli Organi associativi, compreso il comitato
scientifico ed escluso
l’Assemblea dei soci, hanno durata di tre anni e i relativi
membri sono tutti rieleggibili.
Art. 12 – Assemblea dei soci
E’ l’organo sovrano ed è costituita dalla totalità
dei soci in regola con il pagamento della
quota associativa e con le norme statutarie.
L’Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne
fa le veci almeno due volte all’anno:
entro Novembre per deliberare il Bilancio preventivo e le
direttive programmatiche per
l’anno successivo ed entro Maggio per l’approvazione del
bilancio consuntivo e delle
attività svolte nell’anno precedente.
Essa è altresì convocata dal Presidente ogni
qual volta lo ritenga opportuno oppure su
richiesta di almeno metà dei componenti il Consiglio
Direttivo o di almeno un terzo dei
soci oppure dal Collegio dei Revisori se nominato.
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Salvo motivi eccezionali, l’Assemblea è convocata
nel territorio della Provincia di Siena.
La convocazione è fatta mediante lettera avviso contenente
l’indicazione del luogo, del
giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda
convocazione e l’elenco delle
materie da trattare, spedita a tutti gli all’indirizzo risultante
dal libro dei soci aderenti
all’Associazione, nonché ai componenti del Consiglio
Direttivo e ai Revisori dei Conti,
se nominati, almeno quindici giorni prima della data fissata
per l’adunanza e che
comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima
dell’adunanza stessa.
In presenza di un numero di aderenti superiore a venti unità
la convocazione può essere
fatta mediante affissione dell’avviso presso la sede dell’Associazione
od in alternativa
mediante divulgazione della notizia con evidenza su un quotidiano
a rilevante diffusione
nell’ambito territoriale di operatività dell’Associazione.
In tale ultimo caso la notizia dell’adunanza va pubblicata
almeno due volte.
L’Assemblea è validamente costituita ed è
atta a deliberare qualora in prima
convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi
membri.
Tuttavia in assenza delle formalità per la convocazione
sopra indicate, l’Assemblea
ordinaria è validamente costituita ed è atta
a deliberare qualora siano presenti la totalità
dei propri aderenti, del consiglio direttivo e del collegio
dei revisori se nominato.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero
dei presenti. L’adunanza di seconda convocazione non può
essere convocata e svolgersi
nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
Ogni aderente all’Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile
anche mediante delega
apposta in calce all’avviso di convocazione.
La delega può essere conferita solamente ad altro
aderente all’Associazione che non sia
Amministratore, revisore o dipendente dell’Associazione.
Ciascun delegato non può farsi portatore di più
di n. 2 (due) deleghe.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti;
l’espressione di astensione si computa come voto negativo.
Non è ammesso il voto per
corrispondenza. In caso di voto pari, prevale il voto del
presidente.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo o, in caso di sua assenza
o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione
dei presenti, da un
altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi
altro aderente all’Associazione.
Per le materie di competenza dell’assemblea straordinaria
occorre il voto favorevole della
maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda
convocazione ed in
particolare per le deliberazioni di scioglimento dell’Associazione
e di devoluzione del
suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi
dei soci aventi diritti al voto, tanto
in prima che in seconda convocazione.
Art. 13 – Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea in relazione alle materie poste alla trattazione
è ordinaria e straordinaria.
Compete all’assemblea ordinaria:
_ l’elezione del Consiglio Direttivo del Presidente e del
Vice Presidente del
Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori
dei Conti;
_ delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
_ l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e della
relazione generale
delle attività;
_ l’approvazione dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento
dell’attività
dell’Associazione;
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_ la delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione
comunque denominati,
nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione stessa,
qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente
statuto;
_ ogni altra delibera diversa da quelle di competenza dell’assemblea
straordinaria.
Compete invece all’assemblea straordinaria:
_ deliberare in merito alle modifiche dello statuto sociale;
_ deliberare in merito alla nomina dei liquidatori;
_ deliberare in merito allo scioglimento ed alla liquidazione
dell’Associazione,
nonché sulla devoluzione del suo patrimonio.
Art. 14 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto, a scelta
dell’Assemblea dei soci, da un minimo di n. 5 membri a un
massimo di n. 8 membri
compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
Tutti i componenti il Consiglio Direttivo devono essere
aderenti all’Associazione, durano
in carica per n. 3 (tre) e sono rieleggibili.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei
componenti, l’intero
Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo
alla sua rielezione.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro
del Consiglio Direttivo, il
Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione.
Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima
assemblea, al cui ordine del
giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione
del consigliere cessato; chi venga
eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per
lo stesso residuo periodo durante
il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
Dalla nomina a componente il consiglio direttivo non consegue
alcun compenso, salvo il
rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio
ricoperto.
Alle riunioni del Consiglio direttivo può essere
invitato a partecipare, senza diritto di
voto, ogni socio così come ospiti dirigenti di altre
associazioni aventi scopi affini, nonché
ogni altro estraneo all’associazione per specifiche esigenze.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
ogni qualvolta questi lo ritenga
opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno n. 3 (tre)
componenti o dal Collegio dei
Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera
o fax, contenente l’indicazione del
luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle
materie da trattare, spedita a
tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori
dei Conti almeno otto giorni
prima dell’adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo
almeno tre giorni prima
dell’adunanza stessa.
In caso di particolari motivi d’urgenza può farsi
luogo alla convocazione telefonica.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito
ed è atto a deliberare, anche in
assenza delle suddette formalità di convocazione,
qualora siano presenti tutti i suoi
membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente
o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione
dei presenti, da un altro
membro del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora
siano presenti almeno la metà dei
suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con
il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si
computa come voto negativo; in
caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede
la riunione.
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Nel caso di deliberazioni aventi ad oggetto la modifica
dello statuto sociale è richiesta la
maggioranza dei due terzi dei componenti presenti.
Anche nel caso di fissazione della quota associativa annuale
e della quota minima di
ammissione dovuta all’atto dell’adesione all’Associazione
da parte di chi intende aderire
all’Associazione, ai fini della relativa delibera, è
necessaria la a maggioranza di due terzi
dei presenti.
Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni non riservate
dal presente Statuto
all’Assemblea cura la gestione dell’Associazione in ogni
suo aspetto secondo gli indirizzi
delineati dall’Assemblea con il compimento di atti di amministrazione
ordinaria e
straordinaria ed in particolare, a titolo esemplificativo:
_ nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario
ed il Tesoriere ove non già
individuati dall’Assemblea in sede di nomina del Consiglio
Direttivo;
_ propone all’Assemblea i regolamenti particolari per il
buon andamento
dell’Associazione e vigila sull’applicazione dello Statuto;
_ esamina le domande di ammissione e delibera in merito;
_ propone il progetto di bilancio annuale, preventivo e
consuntivo, da presentare
all’Assemblea.
_ distribuisce al suo interno gli incarichi nei vari settori
di attività;
_ nomina il Comitato Scientifico ed opera in stretto contatto
con esso per
coordinare le attività della Associazione;
_ nomina l’eventuale Comitato Esecutivo;
_ provvede con i mezzi e nei modi che riterrà necessari
alla buona conservazione
della sede e del materiale dell’associazione;
_ stabilisce l’ammontare delle quota associativa annuale
e della quota minima di
ammissione;
_ stipula, attraverso il presidente, convenzioni tra l’Associazione
ed altri soggetti
pubblici o privati;
_ procede all’assunzione di lavoratori dipendenti e si avvale
dell’opera di prestatori
di lavoro autonomo nei limiti previsti dalla normativa in
materia di ONLUS;
_ delibera in merito all’eventuale L’Associazione emissione
di “Titoli di
solidarietà”;
_ delibera in merito alle proposte di revisione dello Statuto,
prima della loro
presentazione all’Assemblea per l’approvazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte
dei suoi poteri al Comitato Esecutivo
nonché attribuire ad uno o più dei suoi membri
oppure, a mezzo del Presidente, anche a
estranei, il potere di compiere atti o categorie di atti
in nome e per conto
dell’Associazione.
Art. 16 – Il comitato esecutivo
Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto dal
Presidente, dal Vice Presidente, dal
Segretario e dal Tesoriere.
Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti
affidatigli dal Consiglio
Direttivo.
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Per il funzionamento, la durata e le convocazioni delle
adunanze del Comitato Esecutivo
e per la validità delle relative deliberazioni si
applicano, ove compatibili, le norme
previste dal presente Statuto per le adunanze del Consiglio
Direttivo.
Art. 17 – Presidente
Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale
e la rappresentanza in tutti i
rapporti con Enti, Società, Istituzioni pubbliche
e private, comunque di fronte ai terzi ed
anche in giudizio.
Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente
può attribuire la rappresentanza
dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
Il Presidente viene eletto in seno al Consiglio Direttivo.
Cura l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari
e la predisposizione della bozza
di rendiconto economico e finanziario consuntivo e del bilancio
preventivo da sottoporre
all’adozione del Consiglio Direttivo ed alla successiva
approvazione dell’Assemblea dei
soci, corredandoli di idonee relazioni.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle
direttive emanate
dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque
il Presidente riferisce circa
l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione
dell’Associazione; in casi eccezionali di
necessità e urgenza il Presidente può anche
compiere atti di straordinaria
amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare
il Consiglio Direttivo
per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio
Direttivo e il Comitato
Esecutivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni,
sorveglia il buon andamento
amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza
dello Statuto e dei Regolamenti,
ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Le funzioni di Presidente in sua assenza sono svolte dal
vice presidente o dal consigliere
più anziano di servizio nell’Associazione.
Art. 18 – Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua
attribuzione ogni qualvolta questi
sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i
terzi prova dell’impedimento del
Presidente.
Art. 19 – Segretario
Il Segretario è nominato in seno al Consiglio Direttivo,
svolge la funzione di
verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio
Direttivo e del Comitato
Esecutivo, se nominato, e coadiuva il Presidente e il Consiglio
Direttivo nell’esplicazione
delle attività esecutive che si rendano necessarie
od opportune per il funzionamento
dell’amministrazione dell’Associazione e può assumere
temporaneamente, in qualità si
sostituto, anche il compito di Tesoriere.
Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee,
del Consiglio Direttivo, del
Comitato Esecutivo, se nominato, nonché del libro
degli aderenti all’Associazione.
Art. 20 – Tesoriere
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Il Tesoriere, è nominato in seno al Consiglio Direttivo,
cura la gestione della Cassa
dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità,
effettua le relative verifiche, controlla la
tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista
contabile, le bozze di bilancio
consuntivo e preventivo annuali, accompagnandoli da idonea
relazione contabile e
controfirmandoli insieme al Presidente.
Cura la riscossione delle quote associative, predispone
i mandati di pagamento che
controfirma insieme al Presidente ed eroga le relative somme
previa delibera del
Consiglio.
Art. 21 – Il collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri
effettivi e di due supplenti
(questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di
un membro effettivo).
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile
con la carica di componente il consiglio
direttivo.
Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso
valgono le norme dettate nel
presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze
dei Revisori dei Conti,
partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e, senza
diritto di voto, a quelle del
Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con facoltà
di parola ma senza diritto di
voto, verificano la regolare tenuta della contabilità
dell’Associazione e dei relativi libri,
danno pareri sui bilanci.
La nomina del Collegio dei Revisori non è obbligatoria
e spetta all’Assemblea dei soci la
scelta della sua istituzione.
Art. 22 – Comitato Scientifico
Il comitato scientifico è nominato dal Consiglio
Direttivo su proposta del Presidente e/o
del Consigliere scientifico ed ha funzioni esclusivamente
consultive estranee alla gestione
dell’Associazione.
Fanno parte del Comitato, oltre al consigliere incaricato,
medici e ricercatori dedicati allo
studio del Diabete.
L’organo dura in carica come il consiglio direttivo e le
formalità di funzionamento
vengono dallo stesso organo stabilite sulla base di proprio
regolamento conforme alle
regole dell’associazione.
Titolo IV
Esercizio Sociale – Patrimonio – Avanzi di gestione
Art. 23 – Esercizio finanziario – Bilanci consuntivo e preventivo
L’esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina
il 31 Dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo
e un bilancio consuntivo.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo
dovrà redigere il bilancio
preventivo e consuntivo, entro i termini previsti dal presente
statuto, il tutto secondo
criteri della più oculata prudenza e nel rispetto
delle norme civili e fiscali vigenti.
Nel bilancio fra l’altro dovranno essere indicati i beni,
i contributi, i lasciti e quant’altro
costituisca entrata per l’Associazione.
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Entro il 30 Aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo
è convocato per la
predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente
da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea.
Entro il 31 Ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo
è convocato per la
predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio
da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione
nei 15 (quindici)
giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione,
a disposizione di
tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
La richiesta di copie è
soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Art. 24 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
_ dal fondo di dotazione rappresentato dai versamenti effettuati
dai soci fondatori in
occasione della costituzione dell’associazione.
_ dalle quote di adesione dei soci ordinari
_ dai contributi dei soci sostenitori
_ dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi
titolo da elargizioni,
lasciti testamentari, contributi da parte di Enti pubblici
o privati, nazionali od
internazionali, da persone fisiche o dagli avanzi di gestione.
_ da introiti derivanti dallo svolgimento della sua attività
istituzionale e dalle
attività connesse.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone
delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei
versamenti ulteriori effettuati da
detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che
aderiscono all’Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua
attività in conformità alle
disposizioni statutarie.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento
o di esborso
ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione
e al versamento della
quota annua di iscrizione.
E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione
di effettuare versamenti ulteriori
rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi
entità, fatti salvi i
versamenti minimi per l’ammissione e l’iscrizione annuale,
e sono comunque a fondo
perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né
ripetibili in nessun caso, e quindi
nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né
in caso di morte, di estinzione, di
recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto
farsi luogo alla richiesta di
rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di
versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e,
segnatamente, non crea quote
indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né
per successione a titolo particolare né
per successione a titolo universale, né per atto
tra vivi né a causa di morte.
Art. 25 – Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione
stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge o siano
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effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative
di Utilità Sociale (ONLUS) che
per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima
e unitaria struttura.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli
avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse.
Art. 26 – Libri dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione
tiene i libri verbali delle
adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio
Direttivo, del Comitato
Esecutivo e dei Revisori dei Conti nonché il libro
degli aderenti all’Associazione.
I libri dell’associazione sono visitabili da chiunque ne
faccia motivata istanza; le copie
richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
Titolo V
Scioglimento dell’Associazione – Arbitrato – Norme finali
Art. 27 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea
Straordinaria con al
maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritti al voto.
Ricorrendo tale evenienza, l’Assemblea straordinaria nomina
uno o più Liquidatori cui è
affidato il compito di devolvere, dedotte le passività,
il patrimonio residuo ad altre
ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo
di controllo di cui all’art. 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa
destinazione imposta
dalla legge.
Art. 28 – Controversie
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione
o interpretazione del
presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso,
sarà rimessa al giudizio di
un arbitro amichevole compositore che giudicherà
secondo equità e senza formalità di
procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà designato, dietro istanza della parte
più diligente, dal Presidente del
Tribunale di Montepulciano.
Art. 29 – Norme finali
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente
Statuto, si deve far riferimento alle
norme in materia di enti contenute nel libro I del codice
civile e, in subordine, alle norme
contenute nel libro V del codice civile, nonché alle
norme speciali in materia di ONLUS.
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